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03/09/10 - Tutela e rilancio del sistema di Proprietà Industriale: la riforma del Codice della Proprietà Industriale

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L’impianto riformatore delle disposizioni in materia di Proprietà Industriale posta in essere dal Codice della Proprietà Industriale e da tutte le relative fasi di revisione e correzione, è orientato non solo al potenziamento della competitività del Sistema Italia, per il quale assume una valenza strategica nel sostegno alla concorrenza internazionale, ma anche alla semplificazione di tutte le procedure attraverso la predisposizione di strumenti più immediati per le imprese, i professionisti e i cittadini, conferendo nuovo impulso al contrasto del fenomeno della contraffazione a tutela di tutti i soggetti coinvolti.

Valorizzazione e maggiore protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, semplificazione delle procedure, via libera alle Università che intendono farsi parte attiva nelle procedure di brevettazione, sono solo alcune delle novità presenti nel decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010, in vigore dal 2 settembre 2010, che riforma il Codice della Proprietà Industriale (G.U. 192 del 18 agosto 2010).

Il Codice viene introdotto nell'ordinamento giuridico italiano dal decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, e riguarda brevetti per invenzione, marchi e altri segni distintivi, regolando l'oggetto del diritto di Proprietà Industriale, i requisiti per ottenerlo, gli effetti della tutela, la durata, i diritti e gli oneri ad essa connessi.

Una importante fase di revisione al Codice e di potenziamento alla tutela della Proprietà Industriale e della semplificazione delle procedure ha già avuto inizio lo scorso 11 marzo, data del via libera al regolamento di attuazione (G.U. n.56 del 9 marzo 2010) che ha recepito le esigenze di disciplina del deposito delle domande, delle istanze, delle modalità di  applicazione delle norme sul procedimento di opposizione, nonché dell'attività svolta dai consulenti in Proprietà Industriale, semplificando e facilitando le procedure burocratiche necessarie al deposito dei titoli di Proprietà Industriale.

Nuove misure integrative e correttive vengono oggi introdotte dal decreto n. 131, disposto dal Consiglio dei Ministri in prima istanza per assicurare maggiore sintonia all’impianto legislativo con le disposizioni comunitarie e, di conseguenza, migliorare le condizioni per i settori dell’innovazione e della ricerca con ricadute sulla competitività del Sistema Paese.

 Queste le principali novità introdotte:

    * Biotecnologie: valorizzazione e maggiore protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in attuazione della direttiva Ue 98/44. In questo modo il prelievo di materiale non autorizzato verrà sanzionato con nuove norme. Non sono brevettabili, specifica inoltre il decreto 131, le invenzioni il cui sfruttamento commerciale  è contrario alla dignità umana, ed in particolare  il procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane nonché ogni procedimento tecnologico di clonazione umana;
  
      * Utilizzo di un marchio da parte dei Comuni: possibilità per i Comuni di ottenere il riconoscimento di un marchio da utilizzare per valorizzare commercialmente il patrimonio culturale, storico, architettonico ed ambientale del proprio territorio;

    * Semplificazione delle procedure: adempimenti amministrativi più semplici per cittadini o imprese che intendano ottenere un titolo di Proprietà Industriale. Le facilitazione riguarderanno in prima istanza la traduzione delle domande internazionali di brevetto, la trascrizione e la possibilità per un singolo di depositare un brevetto in comunione e nell’interesse di più soggetti;

   * Ampliamento dei confini delle applicazioni brevettabili: sarà brevettabile il materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale; qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un procedimento tecnico relativo a materiale biologico, i procedimenti tecnici con cui sono prodotti, lavorati o impiegati materiali biologici, anche se preesistenti allo stato naturale. Il corpo umano è escluso dalla brevettabilità, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo


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