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Questa disposizione rende dunque fruibili le risorse finanziarie per l'innovazione attraverso un meccanismo di condivisione del rischio di credito e di investimento a favore delle banche e di altri intermediari finanziari che sovvenzionano progetti innovativi collegati ai brevetti.Inoltre, come previsto dalla Legge Sviluppo, queste operazioni saranno collegate al contratto di rete, definito dalla legge n 33 del 9 aprile 2009 e dove si specifica quanto segue: "Con il contratto di rete due o piu' imprese si obbligano ad esercitare in comune una o piu' attivita' economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacita' innovativa e la competitivita' sul mercato. Il contratto e' redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:
a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;
b) l'indicazione delle attivita' comuni poste a base della rete;
c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalita' di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalita' di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile;
d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;
e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalita' di partecipazione di ogni impresa alla attivita' dell'organo."